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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1988, n. 47

NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 25 novembre 1988

Art. 5
Aree di transito
1. Le aree di transito vengono realizzate dai Comuni capoluogo di provincia, dal Comune di Rimini e dagli altri Comuni, singoli o associati, interessati.
2. Tali aree, costituite da un massimo di 10 piazzole, devono essere dotate dei servizi tecnologici essenziali e devono essere classifiate come " zona per attrezzature speciali di uso pubblico " (Zona F di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444).
3. La permanenza nell'area di transito non deve superare le 48 ore ad eccezione dei casi di ricovero ospedaliero di uno dei membri della famiglia o per ragioni accertate di forza maggiore.

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