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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1988, n. 47

NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 25 novembre 1988

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e principi
1. Nel quadro dell'attività di tutela delle minoranze etniche nel proprio territorio, la Regione Emilia - Romagna disciplina e concorre alla concreta attuazione del diritto dei nomadi al transito e alla sosta, e ad agevolare il loro inserimento nella comunità regionale.
Art. 2
Interventi a favore dei nomadi
1. Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite con:
a) attività volte a favorire la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali, delle produzioni artistiche ed artigianali tipiche delle popolazioni nomadi;
b) realizzazione di aree - sosta attrezzate;
c) realizzazione di aree di transito;
d) realizzazione di aree - sosta attrezzate a destinazione particolare;
e) attività di formazione professionale e di attuazione del diritto allo studio;
f) iniziative di sostegno all'esercizio di attività artigiane.
2. Al raggiungimento delle finalità predette la Regione concorre mediante l'erogazione di contributi ai Comuni singoli e associati secondo le modalità di cui all'art. 15 per l'acquisto delle aree - sosta e delle aree di transito o per la realizzazione delle infrastrutture delle stesse aree, e con l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore di cui al primo comma dell'art. 18.
Art. 3
Promozione culturale
1. Le iniziative di cui alla lett. a) dell'art. 2 consistono in convegni, conferenze, pubblicazioni, studi, indagini, mostre e rassegne sui vari aspetti della cultura del popolo nomade nelle molteplici forme espressive allo scopo di approfondirne e diffonderne la conoscenza.
2. Tali iniziative sono finanziate secondo le modalità di cui alla LR 10 aprile 1986, n. 9 (concernente norme in materia di promozione culturale).
Art. 4
Aree - sosta
1. Le aree - sosta vengono realizzate dai Comuni singoli o associati.
2. Le aree - sosta devono comprendere un numero massimo di 16 piazzole della superficie minima di 120 mq ciascuna al netto dei servizi. L'area - sosta deve essere dotata delle opere di urbanizzazione primaria oltre che dei servizi igienici e di lavanderia, docce, recinzione, telefono pubblico, verde pubblico attrezzato con area giochi per bambini, contenitori per rifiuti solidi urbani.
3. L'ubicazione dell'area di sosta deve essere individuata sentite le rappresentanze locali dei nomadi in modo da evitare qualsiasi norma di emarginazione urbanistica e da facilitare l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione dei nomadi alla vita sociale.
4. L'area di sosta deve in ogni caso essere classificata come zona omogenea D ai sensi degli articoli 13 e 39 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 (concernente tutela ed uso del territorio) e successive modifiche. L'Amministrazione comunale potrà disciplinare, anche in aumento, gli spazi da destinare ai servizi igienici in generale, ai parcheggi ecc. Qualora il Comune intenda adibire ad aree di sosta, aree con diversa classificaizone dovrà approvare apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 14 della LR n. 47/ 1978 e successive modifiche con il rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti.
5. Per l'impianto delle aree - sosta si fa riferimento, per quanto possibile, alle norme di cui alla LR 7 gennaio 1985, n. 1 (concernente complessi turistici all'aria aperta).
6. Per la determinazione degli spazi pubblici e di uso pubblico si fa riferimento al n. 5) del secondo comma dell'art. 5 della LR n. 1/ 1985.
7. Ai fini della presente legge, ove il nomade non elegga diverso domicilio, l'area - sosta è da considerarsi come effettivo domicilio del nomade e come tale è tutelato.
Art. 5
Aree di transito
1. Le aree di transito vengono realizzate dai Comuni capoluogo di provincia, dal Comune di Rimini e dagli altri Comuni, singoli o associati, interessati.
2. Tali aree, costituite da un massimo di 10 piazzole, devono essere dotate dei servizi tecnologici essenziali e devono essere classifiate come " zona per attrezzature speciali di uso pubblico " (Zona F di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444).
3. La permanenza nell'area di transito non deve superare le 48 ore ad eccezione dei casi di ricovero ospedaliero di uno dei membri della famiglia o per ragioni accertate di forza maggiore.
Art. 6
Funzionamento delle aree - sosta e delle aree di transito
1. I Comuni singoli o associati assicurano il funzionamento delle aree - sosta e di transito favorendone l'autogestione da parte degli utenti e con l'eventuale apporto, disciplinato da apposita convenzione, di associazioni di volontariato che operano in favore dei nomadi.
2. Gli Enti di cui al comma precedente stabiliscono con proprio regolamento i criteri di utilizzazione delle aree - sosta e per le aree di transito. Stabiliscono altresì le modalità del concorso degli utenti alle spese per il relativo funzionamento e alle spese per il consumo energetico.
3. I contributi versati per le spese di funzionamento debbono essere utilizzati per la manutenzione e per la gestione delle aree medesime.
Art. 7
Aree - sosta a destinazione particolare
1. I Comuni singoli o associati possono realizzare areesosta aggiuntive attrezzate, sulle cui piazzole, individuate all'interno dell'area, è costituito il diritto reale di superficie in favore dei nomadi che ne facciano richiesta.
2. I suddetti Enti adottano criteri per la costituzione di tale diritto e per la corresponsione di un canone finalizzato all'ammortamento delle spese di urbanizzazione primaria, dei costi derivanti dalla realizzazione di eventuali attrezzature di servizio, delle spese dell'eventuale acquisto da parte dei Comuni singoli o associati delle aree medesime e alla copertura delle spese di manutenzione degli impianti e delle attrezzature.
3. Nella predisposizione di tali aree sono seguite le norme di cui all'articolo 4 e le forme di gestione previste dall'articolo 6.
Art. 8
Vigilanza igienico - sanitaria delle aree
1. La vigilanza igienico - sanitaria delle aree di cui agli articoli 4, 5 e 7, è garantita dalle Unità sanitarie locali competenti per territorio.
Art. 9
Abitazioni stabili
1. Sulla base della legislazione vigente, delle misure ed interventi previsti dalla CEE, e degli interventi specificatamente previsti dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d' Europa, i Comuni adottano opportune iniziative per favorire l'accesso alla casa dei nomadi che la richiedono.
Art. 10
Formazione professionale e diritto allo studio
1. In applicazione della LR 25 gennaio 1983, n. 6, concernente il diritto allo studio, i Comuni singoli o associati favoriscono l'accesso e la frequenza al sistema scolastico dei nomadi con particolare riferimento ai bambini in età scolare, ricercando l'accordo con i competenti uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.
2. Ai sensi della LR 24 luglio 1979, n. 19, concernente il riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni, e successive modificazioni, sono promosse iniziative di formazione professionale dei nomadi anche finalizzate al recupero di tradizioni artigianali dei medesimi.
Art. 11
Attività produttive, commerciali e dello spettacolo
1. Ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n. 337 Sito esterno, concernente le disposizioni su circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante, e dell'art. 41 della LR 7 dicembre 1978, n 47 e successive modificazioni i Comuni individuano le aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, dello spettacolo ambulante e dei parchi di divertimento.
2. I Comuni promuovono iniziative volte a creare le condizioni necessarie affinchè i nomadi possano conseguire le certificazioni e le licenze per l'esercizio delle attività produttive, commerciali e dello spettacolo, nonchè per la concessione delle aree di vendita nei mercati o nelle fiere e per l'esercizio di circhi, spettacoli viaggianti e di parchi di divertimento.
Art. 12
Iniziative di sostegno delle attività artigianali
1. La Regione Emilia - Romagna promuove le attività artigianali tipiche della popolazione nomade e ne favorisce la valorizzazione e la qualificazione. A tal fine i nomadi titolari di imprese artigiane iscritte negli appositi albi provinciali possono fruire dei benefici previsti dalla LR 16 maggio 1986, n. 13, concernente gli interventi per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura, per la realizzazione di progetti e di iniziative aventi le finalità e le caratteristiche previste dalla stessa legge.
Art. 13
Iscrizione anagrafica
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 Sito esterno sull'ordinamento della anagrafe della popolazione residente e del relativo regolamento d' esecuzione approvato con DPR 31 gennaio 1958 n. 136 Sito esterno, i Comuni a richiesta, agevolano la ricomposizione anagrafica della famiglia del nomade.
Art. 14
Interventi di assistenza sanitaria e sociale
1. I nomadi cittadini italiani residenti fruiscono delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, nonchè di tutte le prestazioni sanitarie garantite agli altri cittadini.
2. I nomadi non aventi la cittadinanza italiana e gli apolidi hanno diritto a fruire delle prestazioni sanitarie nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Stato ai sensi della lett. a) dell'art. 6 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale.
3. I nomadi residenti in altre regioni e presenti nelle aree di sosta sono iscritti a cura dell'Unità sanitaria locale competente per territorio negli elenchi degli iscritti tenuti ai sensi dell'art. 19 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno, secondo le procedure fissate dalla normative regionale.
4. Gli interventi di assistenza sociale sono resi ai nomadi secondo le disposizioni di cui alla LR 12 gennaio 1985, n. 2 e con le limitazioni previste per gli stranieri al terzo comma dell'art. 5 stessa legge.
Art. 15
Contributi
1. La Regione eroga contributi ai Comuni singoli o associati:
a) fino al 60% della spesa riconosciuta ammissibili per l'acquisto dell'area per la realizzazione delle aree - sosta e delle aree di transito;
b) fino al 40% della spesa riconosciuta ammissibile, e comunque per un importo non superiore a Lire 120 milioni per la realizzazione delle opere di infrastrutture delle aree - sosta e della area di transito. I due contributi sono cumulabili.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d' intesa con le Amministrazioni interessate, elabora un programma che individua i fabbisogni per la realizzazione delle aree di sosta e di transito. Tale programma indica le priorità per l'assegnazione dei contributi.
3. Le modalità di presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente articolo, e la necessaria documentazione da produrre, sono indicate con provvedimento della Giunta regionale.
4. L'approvazione e il finanziamento delle opere, le modalità di finanziamento e le modalità di erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi in conto capitale, previsti dal presente articolo, seguono le norme di cui alla LR 12 dicembre 1985, n. 29, concernente le norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali.
5. La medesima procedura, indicata dal terzo comma dell'art. 11 della LR 12 dicembre 1985, n. 29, è adottata anche quando le somme assegnate siano state utilizzate per la realizzazione di strutture, anche se pubbliche, diverse dalle aree - sosta e dalle aree di transito.
Art. 16
Comitato consultivo per le attività in favore dei nomadi
1. E' istituito il Comitato consultivo per le attività in favore dei nomadi. Il Comitato è composto da:
a) quattro membri designati dall'ANCI in rappresentanza dei Comuni della regione individuati fra quelli nei quali il nomadismo assume particolare rilevanza;
b) due membri designati dall'URPER in rappresentanza delle Province della Regione;
c) cinque membri designati dalle sezioni provinciali dell'Opera nomadi, dei quali due nomadi;
d) il Presidente della Consulta immigrazione e emigrazione.
2. Il Comitato è presieduto dall'Assessore competente o da un suo delegato. L'Assessore riferisce periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale. Tuttavia essi continuano le loro funzioni fino all'insediamento dei successivi. Ai componenti del Comitato spettano i compensi e i rimborsi per le spese di viaggio previsti dalle leggi regionali in materia per gli organi collegiali.
Art. 17
Compiti del Comitato
1. Il Comitato di cui all'art. 16:
a) propone studi ed attività informativa sul fenomeno del nomadismo nella vita sociale della regione e sulle condizioni di vita e di lavoro dei nomadi anche d' intesa con le Regioni cointeressate al fenomeno;
b) esprime pareri consultivi e di orientamento sulle proposte di leggi regionali che riguardino direttamente o indirettamente i nomadi;
c) esprime parere sullo stato di attuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle norme comunitarie, statali e regionali volte a garantire l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici delle popolazioni nomadi presenti, in qualsiasi momento, nel territorio regionale;
d) esprime parere sul piano di riparto di cui all'art. 15 e sugli atti amministrativi di maggiore rilevanza adottati in attuazione della presente legge.
Art. 18
Oneri finanziari
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia - Romagna provvede, mediante la utilizzazione dei fondi disponibili, a valere sulle seguenti leggi già in vigore:
a) LR 24 luglio 1979, n. 19 " Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni" e successive integrazioni e modifiche;
b) LR 25 gennaio 1983, n. 6 " Diritto allo studio";
c) LR 12 gennaio 1985, n. 2 " Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale";
d) LR 10 aprile 1986, n. 9 " Norme in materia di promozione culturale" e successive integrazioni e modifiche;
e) LR 16 maggio 1986, n. 13 recante " Interventi per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura" nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte anno per anno dalla legge annuale di bilancio, a norma dell'art 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31, o della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 4, 5 e 15, ammontanti a Lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1988, l'Amministrazione regionale farà fronte con l'istituzione di apposito capitolo, nella parte spesa del bilancio regionale e con i fondi, a tale scopo accantonati, nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500 che viene dotato della necessaria disponibilità, per garantire la copetura finanziaria della presente legge, in sede di predisposizione della legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1988, approvata dal Consiglio regionale il 15 settembre 1988.
3. Ove necessario, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1988, dopo l'entrata in vigore della legge di assestamento del bilancio e della presente legge, a norma di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 38 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
4. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 ai finanziamenti degli interventi di cui al secondo comma che si rendessero necessari, si provvederà mediante specifiche autorizzazioni di spesa.
5. Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui all'art. 16 l'Amministrazione regionale provvede con i fondi cui al Cap. 50020 " Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto a membri estranei alla Regione, di consigli, comitati e commissioni" del bilancio regionale di previsione.
Art. 19
Norma transitoria
1. Nel primo provvedimento che la Giunta regionale emana ai sensi del terzo comma dell'art. 15 sono autorizzati a presentare per l'ammissione ai contributi anche i Comuni singoli o associati che possano dimostrare di avere già acquistato o attrezzato aree destinate alla sosta o al transito dei nomadi nel 1988.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 novembre 1988

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