LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 48
MODIFICHE ALLA LR 14 FEBBRAIO 1979, N. 3 CONCERNENTE INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE
(Legge di pura modifica agli artt. 2, 2 bis, 6 e 8 della L.R. 14 febbraio 1979 n. 3)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988
Art. 5
1. Agli oneri derivanti dall'art. 2 della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione di un capitolo di spesa, con apposita e specifica autorizzazione che verrà disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, adottata in coincidenza con la legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio stesso, ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n 31.