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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 48

MODIFICHE ALLA LR 14 FEBBRAIO 1979, N. 3 CONCERNENTE INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 5
1. Agli oneri derivanti dall'art. 2 della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione di un capitolo di spesa, con apposita e specifica autorizzazione che verrà disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, adottata in coincidenza con la legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio stesso, ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n 31.

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