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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 48

MODIFICHE ALLA LR 14 FEBBRAIO 1979, N. 3 CONCERNENTE INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Le iniziative previste alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 2 della LR 14 febbraio 1979, n. 3, sono ammesse a contributo in conto capitale per progetti sino a 100 milioni di Lire.
Art. 2
1.
Dopo l'art. 2 della L. R. 14 febbraio 1979, n. 3, è inserito il seguente:
" Art. 2 bis
Contributo in conto interessi
Possono essere erogati contributi in conto interessi per le seguenti iniziative:
a) costruzione, ampliamento e acquisto di opere, di attrezzature ed impianti destinati alla conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca per l'alimentazione umana, nonchè al trattamento ed alla trasformazione degli scarti di lavorazione;
b) costruzione, ampliamento e acquisto di magazzini ed impianti per la riparazione di reti ed attrezzature per la pesca;
c) investimenti per progetti di informatizzazione della gestione aziendale.
Le richieste dovranno riguardare progetti che comportino una spesa superiore a 100 milioni di Lire per le iniziative previste alla lettere a) e b), mentre per le iniziative previste alla lettera c) i progetti dovranno comportare spese per un importo complessivo superiore ai 50 milioni di Lire.
I contributi di cui al primo comma vengono erogati direttamente al beneficiario, sia esso un soggetto pubblico che privato, per un massimo di 10 anni, sugli interessi per mutui deliberati dai competenti organismi di credito.
La Giunta regionale delibera la concessione del contributo in conto interessi in misura che il tasso di interesse comprensivo di ogni onere accessorio e spese poste a carico dell'operatore risulti pari a quanto disposto dalla normativa statale in materia, secondo quanto indicato dal tasso di riferimento per il settore interessato.
Per l'esame, la concessione, la liquidazione e la revoca del contributo in conto interesse, vengono applicate le procedure previste per l'esame, la concessione, la liquidazione e la revoca del contributo in conto capitale, ad eccezione delle percentuali di liquidazione della spesa, la quale viene erogata secondo quanto indicato al quarto comma a presentazione di copia dei finanziamenti stipulati ".
Art. 3
1.
L'importo indicato al secondo comma dell'art. 6 della LR 14 febbraio 1979, n. 3, viene elevato a Lire 2.000.000.
Art. 4
1.
Il termine per la presentazione delle domande previsto al primo comma dell'art. 8 della LR 14 febbraio 1979, n. 3, viene anticipato per l'anno 1989 e seguenti al 31 marzo di ogni anno.
Art. 5
1. Agli oneri derivanti dall'art. 2 della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione di un capitolo di spesa, con apposita e specifica autorizzazione che verrà disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, adottata in coincidenza con la legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio stesso, ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 dicembre 1988

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