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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 10
1.
L'art. 11 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Art. 11
Graduatorie speciali per le assegnazioni
Il Comune può istituire graduatorie speciali nelle quali sono inseriti gli appartenenti ai gruppi sociali definiti ai punti b- 3, b- 4 e b- 5 dell'art. 7, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai fini della immediata individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superifice minima - di norma non superiori a mq 45 - che saranno assegnati ai nuclei familiari di 1 o 2 persone secondo i criteri di ripartizione definiti dal Comune stesso, ferma restando la priorità per le categorie indicate.
Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto b- 6 dell'art. 7, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonchè di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 12 del DPR 27 aprile 1978, n. 384 Sito esterno.
Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.
La Regione provvede, nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali. "
Sito esterno

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