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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 11
1.
Il primo comma dell'art. 12 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Ai fini della decisione sui ricorsi e sulle domande per le quali il Comune ha chiesto la verifica, la commissione, nel caso di dubbia interpretabilità o di inattendibilità dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda o nella documentazione, provvede a richiedere agli uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione del concorrente. "
2.
Nel quarto comma dell'art. 12 della LR 14 marzo 1984, n. 12 dopo la parola
" graduatoria "
è aggiunta la parola
" definitiva ".

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