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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 13
1.
Il primo comma dell'art. 14 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" In sede di assegnazione degli alloggi, la commissione di cui all'art. 9 verifica la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione. A questo fine il Comune trasmette alla commissione la documentazione necessaria. ".
2.
Il terzo comma dell'art. 14 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Qualora sia accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuni dei requisiti previsti o il mutamento di condizioni oggettive, la commissione comunica all'interessato l'esclusione dalla graduatoria o il mutamento della posisione nella stessa. Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso in opposizione da parte degli interessati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta. La commissione nei successivi quindici giorni comunica ai ricorrenti le decisioni assunte e provvede all'eventuale conseguente variazione della graduatoria. ".

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