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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 16
1.
L'art. 18 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Art. 18
Riserva di alloggi per particolari situazioni di emergenza abitativa
Ciascun Comune può riservare un'aliquota, non superiore al 15% degli alloggi da assegnare annualmente, da destinare a nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa, quali:
- calamità naturali;
- sistemazione di famiglie colpite da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio;
- sistemazione di profughi di cui alla Legge 26 dicembre 1981, n. 763 Sito esterno;
- trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate ed al corpo degli agenti di custodia;
- altre gravi o particolari situazioni individuate dai Comuni, fra cui quelle dei nuclei familiari composti da adulti con minori a carico o da persone vittime di maltrattamenti o violenza sessuale all'interno del nucleo familiare.
In caso di interventi di recupero che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la riserva può essere disposta dal Comune, su richiesta degli enti interessati, anche in misura eccedente il 15%.
La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'art. 34 della Legge 26 dicembre 1981, n. 763 Sito esterno, è disposta dai Comuni nell'ambito dell'aliquota del 15% stabilita al primo comma.
Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni dalla data di esecutività della deliberazione di riserva, ovvero quando si tratti di sistemazione conseguente a pubbliche calamità dichiarate secondo le forme di legge.
L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla commissione di cui all'art. 9, previa istruttoria da parte del Comune interessato.
I Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno facoltà di riservare almeno un alloggio indipendentemente dal numero degli alloggi da assegnare annualmente. In caso di utilizzazione dell'aliquota di riserva, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono tenuti a deliberare entro il mese di gennaio di ciascun anno i criteri e le priorità di selezione dei bisogni abitativi emergenti, dandone comunicazione alla Giunta regionale.
Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità. "

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