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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 18
1.
Il primo comma dell'art. 20 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Ai fini dell'estensione del diritto al subentro a favore di nuovi soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo familiare titolare dell'assegnazione - al di fuori degli accrescimenti naturali, del matrimonio nonchè della convivenza more uxorio che abbia avuto inizio da almeno due anni - l'assegnatario presenta apposita domanda al Sindaco del Comune competente. ".

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