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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 19
1.
L'art. 21 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Art. 21
Ospitalità temporanea di terze persone
L'ospitalità temporanea di terze persone è ammessa, per un periodo non superiore a quattro anni, nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di parentela, affinità o convivenza more uxorio e per un periodo non superiore a sei mesi nei confronti di persone estranee, qualora non si configurino in entrambi i casi gli estremi per la decadenza dell'assegnazione di cui al successivo art 23, lett. a).
L'ospitalità temporanea di durata superiore a tre mesi deve essere segnalata all'ente gestore da parte dell'assegnatario. Essa non può comportare trasferimenti di residenza, salvo il caso di convivenza more uxorio.
L'ospitalità temporanea non ingenera alcun diritto al subentro. L'assegnatario dovrà corrispondere le eventuali quote di spese accessorie. ".

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