Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 2
1.
Il secondo comma dell'art. 2 della LR 14 marzo 1984, n. 12 è abrogato.
2.
Nel quinto comma dell'art. 2 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 la lettera b) è così sostituita:
"b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata; ".
3.
Il sesto comma dell'art. 2 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Possono altresì essere esclusi, previa autorizzazione della Giunta regionale, richiesta con atto deliberativo dell'ente pubblico proprietario e sentito il parere del Comune, quegli alloggi che per le modalità di acquisizione, di realizzazione, di recupero - previste nelle eventuali convenzioni, che ne regolano l'utilizzo - per la destinazione funzionale, per le caratteristiche della tipologia costruttiva o dell'utenza insediata, o per particolari caratteri di pregio storico - artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica. Per tali alloggi è comunque facoltà del Comune indicare le modalità di destinazione e di individuazione dei soggetti beneficiari. ".
4.
Dopo il sesto comma dell'art. 2 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 sono aggiunti i seguenti commi settimo, ottavo e nono:
" Qualora sia accertata l'impossibilità di utilizzazione del patrimonio trasferito ai Comuni ai sensi della LR 1 settembre 1981, n. 25, possono essere esclusi in via temporanea e per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile in caso di comprovate necessità funzionali, secondo la procedure del sesto comma, quegli alloggi che il Comune, anche sulla base di convenzioni appositamente stipulate con le Unità sanitarie locali, ritenga di dover destinare al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruenti di intervento socio - terapeutico. La convenzione dovrà stabilire le modalità di utilizzazione e destinazione degli alloggi, nonchè del pagamento del relativo canone.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), ai sensi dell'art. 17 della Legge 25 marzo 1982, n 94 Sito esterno, segnalano al Comune gli alloggi che si rendono disponibili per la locazione. Tali alloggi sono locati nel rispetto della norma suddetta nonchè degli statuti dei singoli enti e il contratto di locazione è disciplinato dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392 Sito esterno.
Sono invece assoggettati alle norme della presente legge gli alloggi eventualmente ceduti alle IPAB con le modalità dell'art. 45 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno e quelli eventualmente realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione. ".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno

Espandi Indice