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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 20
1.
Nel primo comma dell'art. 23 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 la lettera d) è così sostituita:
"d) abbia perduto, o comunque non possieda, i requisiti prescritti per l'assegnazione dalla presente legge, salvo quanto indicato alla lettera e) del presente comma ".
2.
Dopo il quinto comma dell'art. 23 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è aggiunto il seguente sesto comma:
" Per l'assegnatario che abbia perduto il requisito di cui alla lettera c) dell'art. 3, ma non abbia il godimento dell'alloggio, il termine per il rilascio potrà essere prorogato -) previa richiesta al Sindaco da parte dell'interessato - fino alla data di effettiva disponibilità dell'alloggio medesimo, a condizione che l'assegnatario, o altro componente del nucleo familiare avente titolo, abbia attivato il procedimento per il rilascio alla prima scadenza contrattuale successiva all'entrata in vigore della presente legge. ".

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