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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 21
1.
L'art. 24 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Art. 24
Modalità di decadenza in caso di superamento del limite di reddito
La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui al punto f) dell'art. 3 della presente legge, fino ad un massimo pari al doppio di tale limite.
Ai soli fini dell'invio del preavviso e della dichiarazione di decadenza, il limite di cui al primo comma è aumentato del 20% qualora il nucleo familiare sia composto da due o tre unità e del 35% qualora sia composto da quattro o più unità.
Gli assegnatari con redditi superiori ai limiti stabiliti dai precedenti commi ricevono dal Comune preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra dei predetti limiti.
Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di cui al primo comma, agli assegnatari interessati verrà applicato il canone determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392 Sito esterno, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui l'ente gestore ha compiuto l' accertamento.
La dichiarazione di decadenza costituisce titolo esecutivo.
Il Comune gradua i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza, con i seguenti criteri:
a) la decadenza dell'assegnazione è eseguita senza alcuna proroga nei confronti dei nuclei familiari il cui reddito sia pari o superiore al triplo del limite di reddito di accesso all'edilizia residenziale pubblica;
b) nei confronti dei nuclei familiari il cui reddito sia inferiore a quello della lettera a) che precede, il Comune ha facoltà di prorogare l'esecuzione del provvedimento di decadenza fino ad un massimo di trentasei mesi, in relazione alla situazione abitativa presente nel territorio.
La Regione definisce le modalità preferenziali per l'accesso agevolato alla proprietà della prima casa per gli assegnatari che hanno ricevuto preavviso di decadenza, nell'ambito dei provvedimenti di locazione degli interventi di nuova costruzione o di recupero. A tal fine il Comune formula alla giunta regionale le proposte per la localizzazione degli interventi suddetti, sulla base dell'andamento dei preavvisi di decadenza e delle eventuali richieste degli assegnatari preavvisati.
I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti hanno facoltà, in presenza di particolari difficoltà locative, di sospendere l'emissione delle dichiarazioni di decadenza per i nuclei familiari percettori di un reddito compreso fra il doppio e il triplo del limite di accesso. La sospensione della dichiarazione di decadenza è richiesta dall'assegnatario.
La facoltà di cui al precedente comma è riconosciuta anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, riconosciuti in situazione di tensione abitativa, con provvedimento regionale.
La deliberazione comunale di dichiarazione delle particolari difficoltà locative è revocata al venir meno di tali condizioni o in conseguenza della realizzazione di interventi di edilizia agevolata - convenzionata destinati a tali utenti.
All'assegnatario che nel periodo di sospensione di cui ai commi precedenti riduca il suo reddito entro i limiti di permanenza verrà applicato il canone sociale su sua documentata richiesta. "

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