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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 23
1.
Nel primo comma dell'art. 26 della LR 14 marzo 1984, n. 12, le parole
" L'ente gestore competente per territorio "
sono sostituite dalle parole
" L'ente proprietario "
2.
Nel secondo e nel terzo comma dell'art. 26 della LR 14 marzo 1984, n. 12, le parole
" ente gestore "
sono sostituite da
" ente proprietario ".
3.
Il quarto comma dell'art. 26 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Nei confronti di coloro che al 2 aprile 1984 risultavano occupanti, ancorchè senza titolo, di alloggi di edilizia residenziale pubblica e che presentino apposita domanda al Comune e per conoscenza all'ente gestore, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune stesso dispone l'assegnazione a sanatoria dell'alloggio, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 3. ".
4.
Dopo il quarto comma dell'art. 26 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è aggiunto il seguente quinto comma:
" L'assegnazione di cui al comma precedente è subordinata: a) al protarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data del 2 aprile 1984, a condizione che l'alloggio non sia stato occupato con effrazione; b) all'accertamento, a cura dell'Amministrazione comunale, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti di accesso vigenti alla data della domanda di assegnazione in sanatoria; c) al recupero, da parte dell'ente gestore, di tutti i canoni e spese accessorie dovuti, a decorrere dalla data di occupazione. ".

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