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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 24
1.
Il primo comma dell'art. 31 della L.R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" L'ente gestore, su richiesta o su conforme parere del Comune, può proporre all'assegnatario il cambio di alloggio per grave sottoutilizzazione della superficie o per altro giustificato motivo, con le modalità di cui al presente titolo, previa consultazione dell'assegnatario medesimo per favorire la scelta relativa all'ubicazione dell'alloggio oggetto della proposta, ferma restando l'indicazione di cui alla lettera c) del precedente art. 30. "
2.
Il terzo comma dell'art. 31 della LR 14 marzo 1984, n. 12, è abrogato.
3.
Dopo il quarto comma dell'art. 31 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è aggiunto il seguente quinto comma:
" Nei casi di alloggi di cui è stato autorizzato dalla Regione il trasferimento in proprietà, non acquistati dagli assegnatari titolari del contratto di locazione, l'ente gestore su richiesta o su conforme parere del Comune può emanare un bando di concorso per la scelta degli assegnatari disponibili all'acquisto, in cui sono individuati gli allotti stessi. La Regione stabilisce le eventuali modalità integrative per la determinazione del prezzo e delle condizioni di cessione degli alloggi per tutto quanto non disciplinato dalle norme vigenti in materia. La redazione delle domande da parte degli assegnatari disponibili all'acquisto, in cui sono individuati gli alloggi stessi. La Regione stabilisce le eventuali modalità integrative per la determinazione del prezzo e delle condizioni di cesione degli alloggi per tutto quanto non disciplinato dalle norme vigenti in materia. La redazione delle domande da parte degli assegnatari interessati è fatta secondo le modalità indicate dall'ente gestore in analogia a quanto previsto dall'art. 28. La graduatoria è redatta dalla commissione per la valutazione delle domande in cambio alloggio in base alle priorità di cui al primo comma dell'art. 30. Nei confronti degli assegnatari che non hanno acquistato l'alloggio l'ente gestore dispone i cambi, previa consultazione degli assegnatari stessi, rispettando le priorità e le condizioni di cui all'art. 30. La cessione degli alloggi è subordinata all'avvenuta mobilità degli assegnatari titolari del contratto di locazione. ".

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