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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 25
1.
Il quarto comma dell'art. 36 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Qualora, nonostante la previa diffida, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta ovvero produca documentazione palesemente inattendibile, si applicano le disposizioni dell'art. 24, per la determinazione del canone di locazione, nonchè per l'emissione del rpeavviso e della dichiarazione di decadenza. Nel caso in cui l'ente gestore accerti il diritto dell'assegnatario all'applicazione del canone sociale, tale canone decorre dal mese successivo a quello in cui è compiuto l'accertamento. ".

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