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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 26
1.
Al primo comma dell'art. 39 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12, il punto è sostituito da virgola e si aggiunge:
" ,... anche attraverso apposite conferenze periodiche. L'informazione avrà particolarmente ad oggetto i dati concernenti le spese di investimento e quelle correnti. Il diritto all'informazione è garantito anche attraverso la definizione di appositi protocolli d' intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli assegnatari. ".
2.
Dopo il terzo comma dello stesso art. 39 è aggiunto il seguente comma:
" Gli assegnatari hanno facoltà di incaricare, con comunicazione scritta, gli enti gestori della riscossione della quota mensile di adesione all'organizzazione sindacale prescelta. L'ente gestore, a titolo non oneroso, effettua ogni mese il versamento con rendiconto delle somme riscosse alle organizzazioni sindacali cui competono. ".

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