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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 27
1.
Il secondo comma dell'art. 40 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" I programmi annuali di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio da effettuare ai sensi del precedente comma sono formulati dall'ente gestore, d' intesa con il Comune, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari. ".
2.
Il terzo comma dell'art. 40 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali dei singoli alloggi o, in mancanza, al numero intero di vani convenzionali arrotondato per eccesso o per diretto. ".

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