LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988
Art. 27
2.
Il terzo comma dell'art. 40 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali dei singoli alloggi o, in mancanza, al numero intero di vani convenzionali arrotondato per eccesso o per diretto. ".