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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 3
1.
Nel primo comma dell'art. 3 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 la lettera a) è così sostituita:
a) cittadinanza italiana. Ai fini dell'applicazione della presente legge il cittadino di Stato membro della CEE che svolga la propria principale attività lavorativa in Italia e quivi risieda nonchè, ai sensi della Legge 30 dicembre 1986, n. 943 Sito esterno, il lavoratore extracomunitario residente in Italia sono equiparati al cittadino italiano. Il cittadino extracomunitario che non svolga la propria attività lavorativa sul territorio nazionale è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali; ".
Sito esterno
2.
Dopo la lettera g) del primo comma dell'art. 3 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è aggiunta la seguente lettera h):
h) non occupare illegalmente un alloggio di edilizia residenziale pubblica. "
3.
Il terzo comma dell'art. 3 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convinvenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo familiare, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte della o delle persone conviventi. ".
4.
Il quarto comma dell'art. 3 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), f), g), h) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda nonchè al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 per il requisito relativo al reddito. ".

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