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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 31
1.
Dopo l'art. 45 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è aggiunto il seguente articolo 45 bis:
"Art. 45 bis
Gli Istituti autonomi per le case popolari tenuti, ai sensi dell'art. 4 della LR 30 agosto 1982, n. 41, alla rilevazione, memorizzazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio pubblico contabilizzano e riscuotono i canoni di locazione degli alloggi di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge regionale suddetta, previa convenzione con l'ente proprietario, preferibilmente estesa a tutti i compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi.
La Giunta regionale, al fine di promuovere l'unificazione gestionale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, approva il testo della convenzione - tipo. ".

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