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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 33
1.
Dopo l'art. 48 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12, come modificato dalla L. R. 4 giugno 1986, n. 18, è aggiunto il seguente articolo 49:
" Art. 49
Alloggi acquisiti o realizzati ai sensi di provvedimenti legislativi straordinari o speciali
Per gli alloggi acquisiti o realizzati dai Comuni ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 15 febbraio 1980, n. 25 Sito esterno, dell'art. 2 della Legge 25 marzo 1982, n. 94 Sito esterno, dell'art. 4 della Legge 5 aprile 1985, n. 118 Sito esterno nonchè per quelli comunque realizzati o acquisiti ai sensi di provvedimenti legislativi straordinari o speciali, si applicano le norme della presente legge limitatamente agli assegnatari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 nonchè agli assegnatari a cui, ai sensi delle leggi speciali suddette, è stato già applicato il canone sociale.
Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli assegnatari aventi diritto inoltrano al Sindaco del Comune territorialmente competente documentata istanza per l'applicazione del canone sociale. "
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