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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 4
1.
Il primo comma dell'art. 4 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune. ".
2.
Dopo il quarto comma dell'art. 4 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è aggiunto il seguente comma:
" Anche le graduatorie relative ai bandi generali debbono essere ultimate nello stesso periodo di tempo. ".
3.
Il quinto comma dell'art. 4 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" I bandi di concorso generali, integrativi e speciali debbono essere pubblicati mediante affissione di manifesti per almeno trenta giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati. Contemporaneamente copia dei bandi deve essere inviata alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romanga. I Comuni dovranno assicurarne la massima pubblicizzazione con idonee forme, fornendone, inoltre, copia alle organizzazioni sindacali dei lavoratori affinchè ne sia data diffusione anche nei luogi di lavoro. In particolare le Amministrazioni comunali sono tenute altresì a trasmettere copia del bando al Ministero degli affari esteri nonchè alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nei paesi in cui risiedono i cittadini emigrati. ".
4.
Il settimo comma dell'art. 4 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi o particolari esigenze, il Comune può emanare bandi speciali indicando i requisiti aggiuntivi per la partecipazione ai bandi stessi ed eventuali specifiche condizioni oggettive e soggettive. ".

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