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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 7
1.
La rubrica dell'art. 8 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituita:
Art. 8
Istruttoria per la formazione della graduatoria provvisoria
2.
I commi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo dell'art. 8 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 sono così sostituito:
" Entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando, il Comune procede alla formazione ed adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. In calce alla graduatoria sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonchè le domande dichiarata inammissibili con le relative motivazioni.
Il Comune, qualora non abbia stabilito di far presentare la documentazione all'atto della domanda, sulla base della previsione del numero degli alloggi da assegnare nel corso dell'anno, determina il numero dei concorrenti in testa alla graduatoria provvisoria nei cui confronti sia necessario procedere alla richiesta della documentazione per la verifica dei requisiti e delle condizioni dichiarati, assegnando un termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione richiesta.
La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonchè dei modi e dei termini per il ricorso, è immediatamente pubblicata nell'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
Per la pubblicazione della graduatoria provvisoria il Comune dovrà seguire le stesse forme previste per il bando di concorso ad eccezione della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla commissione di cui al successivo art. 9. Il ricorso è depositato presso il Comune.
Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria il Comune trasmette alla commissione di cui al successivo art. 9 la graduatoria provvisoria unitamente alle domande relative ai ricorsi presentati, nonchè le domande per le quali è stata richiesta la verifica, corredate dalla relativa documentazione. ".

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