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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 8
1.
La rubrica dell'art. 9 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è costituita:
" Art. 9
Commissione per la formazione della graduatoria definitiva "
2.
Il primo comma dell'art. 9 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, con competenza territoriale comunale o sovracomunale. In ogni provincia possono essere formate una o più commissioni, fino ad un massimo di quattro, sulla base delle proposte dei Comuni, formulate nel rispetto di criteri di razionalità e di omogeneità territoriale, in relazione all'entità della domanda. ".
3.
Il terzo comma dell'art. 9 della LR 14 marzo 1984, n. 12 è abrogato.

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