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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 9
1.
L'art. 10 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
Art. 10
Compiti della Commissione e formazione della graduatoria definitiva
La commissione decide sui ricorsi e sulle domande per le quali il Comune ha chiesto la verifica e redige la graduatoria definitiva previa effettuazione, da parte del magistrato che presiede la commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo.
Nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriore documentazione ai fini dell'esame delle domande e dei ricorsi trasmessi dal Comune, la commissione segnala la richiesta ai Comuni interessati, i quali sono tenuti a richiedere ai concorrenti la documentazione stessa e a trasmetterla alla commissione.
La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e contemporaneamente ne è inviata copia alla Regione per la pubblciazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, la cui efficacia e modalità di aggiornamento sono disciplinate dal successivo art. 13.
La graduatoria è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi art. 11, 18 e 27 ".

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