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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Art. 1
Finalità
1. In attuazione dei principi costituzionali e statutari e nell'ambito di una politica diretta alla razionale gestione delle risorse ambientali e territoriali la Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 83 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e successive leggi di attuazione, con la presente legge detta norme per la istituzione e la gestione di parchi regionali, riserve naturali e aree di riequilibrio ecologico al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio per scopi culturali, scientifici, didattici ed economico - sociali.
2. L'istituzione dei parchi regionali avviene per le seguenti finalità:
a) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di uno o più ecosistemi, di siti e di paesaggi naturali;
b) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di specie e di associazioni vegetali, di comunità biologiche, dei loro habitat, particolarmente se rari o in via di estinzione;
c) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di biotopi, di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante interesse storico, scientifico, culturale, didattico, paesaggistico;
d) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di habitat e di luoghi di sosta per la fauna selvatica particolarmente sui grandi percorsi migratori della stessa;
e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla evoluzione della natura, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico;
f) qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale anche al fine di un migliore rapporto uomo - ambiente;
g) recupero di aree marginali nonchè ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;
h) valorizzazione del rapporto uomo - natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale.
3. Al fine di realizzare parchi interregionali, laddove lo richiedano esigenze di assetto e di gestione unitari dei territori interessati, la Regione Emilia - Romagna promuoverà apposite intese con le Regioni contermini. Di ciò la Giunta della Regione Emilia - Romagna è tenuta ad informare la Commissione consiliare competente.

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