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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Art. 21
Riserve naturali
1. Le riserve naturali si distinguono in:
a) riserve naturali integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità con la sola ammissione di interventi e ricerche per ragioni scientifiche;
b) riserve naturali orientate, con lo scopo di sorvegliare ed indirizzare scientificamente l'evoluzione della natura: vi sono consentiti interventi umani soltanto agli scopi predetti;
c) riserve naturali parziali, per la conservazione di un insieme di elementi ben definiti relativi al suolo, alla flora, alla fauna; in particolare possono essere individuate:
1) riserve geologiche, riguardanti la conservazione di ambienti con manifestazioni di rilevante interesse geologico, paleontologico, mineralogico, petrografico, geomorfologico e speleologico;
2) riserve botaniche, riguardanti la conservazione di ambienti con manifestazioni vegetali di rilevante interesse floristico e vegetazionale, con particolare riferimento a stazioni di specie o di tipi di vegetazione rara o con rischio di estinzione;
3) riserve zoologiche, riguardanti la conservazione di ambienti caratterizzati da specie animali di rilevante interesse, con particolare riferimento a specie rare o con rischio di estinzione;
d) riserve naturali speciali, per la conservazione di un insieme di fatti di valore estetico o storico - educativo, ovvero per la comprensione di certe finalità biologiche ed umane.
2. Nelle riserve naturali integrali è vietato l'accesso al pubblico. Nelle riserve naturali di altro tipo l'accesso può essere consentito dall'ente di gestione compatibilmente con le finalità istitutive delle riserve medesime.

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