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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Art. 22
Istituzione di riserve naturali
1. Le riserve naturali sono istituite dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale.
2. A tal fine la Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, propone l'atto istitutivo corredato da adeguati elementi cartografici.
3. La proposta istitutiva della riserva è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è depositata per sessanta giorni consecutivi presso la segreteria dei Comuni interessati.
4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può presentare osservazioni alla Regione.
5. Trascorso il termine di cui al quarto comma, su proposta della Giunta previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, il Consiglio regionale delibera l'istituzione della riserva, pronunciandosi sulle osservazioni.
6. L'atto di istituzione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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