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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Art. 25
Efficacia dell'atto istitutivo
1. Le previsioni dell'atto istitutivo della riserva che comportano vincoli di carattere generale e particolare, individuate con rappresentazione grafica adeguata, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.
2. I Comuni territorialmente interessati alla riserva naturale adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del provvedimento istitutivo entro dodici mesi dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. L'approvazione dell'atto istitutivo della risorsa naturale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.

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