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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Art. 26
Ente di gestione
1. Il provvedimento istitutivo della riserva naturale determina l'affidamento della riserva a enti locali territoriali, loro consorzi, istituti universitari, associazioni naturalistiche giuridicamente riconosciute, enti culturali o di ricerca, Azienda regionale delle foreste, Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, ovvero ad altri enti giuridicamente riconosciuti ritenuti idonei.
2. Qualora la riserva venga istituita in aree di proprietà privata e su proposta del proprietario, la gestione della riserva può essere affidata al medesimo proprietario tramite apposita convenzione.
3. Ove la riserva ricada all'interno del perimetro di un parco regionale, gli strumenti di pianificazione del parco ricomprendono anche l'area della riserva e la gestione di questa è affidata all'ente di gestione del parco regionale di cui all'art. 13.

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