LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11
DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988
Art. 27
Poteri sostitutivi
1. In caso di inadempienza o di inerzia dell'ente di gestione della riserva, la Giunta regionale, decorsi inutilmente i termini assegnati e sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33, adotta in via sostitutiva i provvedimenti necessari in conformità alle previsioni contenute nel provvedimento istitutivo della riserva.
2. Nei casi di ripetuta e persistente inerzia, il Consiglio regionale con lo stesso procedimento provvede a revocare l'affidamento della gestione, disponendo contestualmente l'affidamento ad altro ente.