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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Art. 29
Promozione e coordinamento regionale
1. La Giunta regionale, oltre alle attività espressamente previste dalla presente legge, esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti ed organismi preposti alla pianificazione ed alla gestione dei parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico, anche mediante l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
2. Tali direttive riguardano in particolare:
a) la gestione dei parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico;
b) la predisposizione e l'attuazione dei relativi strumenti di pianificazione e di attuazione nonchè dei programmi di gestione;
c) gli specifici criteri di pianificazione e gestione del demanio regionale ricompreso nei parchi regionali e nelle riserve naturali;
d) la definizione dei criteri relativi agli indennizzi di cui all'art. 30.
3. Relativamente alle riserve naturali il programma di gestione di cui al punto b) del precedente comma:
a) contiene un' analisi dello stato della riserva, delle azioni attivate, dei risultati ottenuti e delle prospettive a breve, medio e lungo termine;
b) stabilisce i tempi per la cessazione delle attività incompatibili con le finalità della riserva, fissando altresì i criteri ed i parametri per i relativi indennizzi;
c) indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica;
d) individua le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale;
e) fissa ulteriori normative specifiche.
4. Il programma di gestione della riserva naturale, avente validità da tre a cinque anni, è elaborato dal soggetto cui è affidata la riserva ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti preposti alla pianificazione e alla gestione delle aree protette a norma della presente legge, sono tenuti a trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico nonchè sulla attività svolta nell'anno precedente.
6. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione delle aree protette istituite a norma della presente legge.
7. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali ed alla conoscenza dell'ambiente naturale ai fini della sua tutela, gestione, fruizione, e in particolare promuove studi per:
a) il censimento del patrimonio naturale e ambientale;
b) la raccolta e la valutazione dei dati di base sugli elementi naturalistici, finalizzate alla elaborazione di una cartografia ecologica, da coordinare con il programma di formazione della cartografia regionale;
c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione;
d) l'individuazione di nuove aree di protezione o di nuove misure di tutela.
8. Gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nella aree protette possono ottenere contributi regionali per le seguenti iniziative:
a) elaborazione di studi naturalistici e pubblicazione di guide, materiali di propaganda e mostre di rilevante interesse scientifico e culturale;
b) allestimento di musei naturalistici e giardini botanici;
c) allestimento di itinerari didattici per visite guidate;
d) realizzazione e trasformazione dei sentieri per escursioni e passeggio, punti di sosta, capanni di ricovero.
9. La Giunta regionale attua inoltre forme di propaganda e di educazione civica per il rispetto della natura, con particolare riguardo alle scuole, anche in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.
10. Al fine di predisporre le azioni di promozione, indirizzo, coordinamento e verifica di cui al presente articolo, nonchè di coordinare gli interventi previsti dal Titolo V, la Giunta regionale istituisce un apposito gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 13 della LR 18 agosto 1984, n. 44.

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