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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Art. 32
Sanzioni
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e dei relativi strumenti di attuazione dei parchi regionali, dei provvedimenti istitutivi delle riserve naturali, nonchè delle norme di salvaguardia di cui all'art. 5 e delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 11 e 24, è applicata una sanzione pecuniaria da Lire 250.000 a Lire 2.500.000, oltre alla riduzione in pristino a spese del trasgressore.
2. Nelle fattispecie seguenti, fermo restando l'obbligo della riduzione in pristino a spese del trasgressore, le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
a) da Lire 500.000 a Lire 5.000.000 per l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a regime di protezione in base a leggi statali o regionali;
b) da Lire 100.000 a Lire 1.000.000 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a regime di protezione in base a leggi statali o regionali;
c) da Lire 2.000.000 a Lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera od intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti ed i movimenti di terra ovvero l'apertura di cave o discariche di rifiuti, nonchè per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi comprese l'apertura di nuove strade, in difformità alle misure di salvaguardia ed agli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma.
3. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco o dalla riserva, compresi gli animali abbattuti.
4. L'entità della sanzione verrà stabilita in conformità della gravità dell'infrazione desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo, dal luogo e dalle modalità dell'azione;
b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato.
5. Competente all'irrogazione della sanzione è l'ente di gestione del parco regionale o della riserva naturale. Nelle more della entrata in funzione di tali enti la competenza spetta al Presidente della Amministrazione provinciale territorialmente interessata.
6. I proventi delle sanzioni sono devoluti comunque all'ente di gestione del parco regionale o della riserva naturale.
7. Per le procedure di irrogazione della sanzione si applicano le norme della LR 28 aprile 1984, n. 21, nonchè per quanto in essa non previsto, le norme della Legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno.

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