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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Art. 33
Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale
1. Per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge nonchè dalla LR 24 gennaio 1977, n. 2 è istituito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale.
2. Il Comitato è così composto:
a) assessore regionale competente per materia o suo delegato con funzioni di presidente;
b) quattordici esperti nelle discipline naturalistiche biologiche, agrarie, forestali, ecologiche, geologiche, economiche, nonchè in pianificazione territoriale ed urbanistica, prescelti su indicazione di Università, istituzioni culturali e scientifiche, associazioni ambientalistiche e del tempo libero, organizzazioni imprenditoriali agricole e degli altri settori produttivi;
c) quattro collaboratori regionali inseriti nei ruoli organici della Regione o di istituti ed aziende da essa dipendenti.
3. Fungerà da segretario un collaboratore regionale dell'assessorato competente per materia.
4. Al Comitato, oltre alle competenze attribuite dalla presente legge, dalla LR 24 gennaio 1977, n. 2 e da altre leggi regionali, è demandata la formulazione, su richiesta della Regione, di proposte di iniziative e provvedimenti per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale.
5. Il Comitato è nominato con delibera del Consiglio su proposta della Giunta regionale.
6. I membri del Comitato restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.
7. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui il Comitato si riunisca in composizione integrata per l'esame degli strumenti di pianificazione territoriale, per la validità della seduta è comunque necessaria la presenza di almeno tre membri della prima sezione del Comitato di cui all'art. 29 della LR 24 marzo 1975, n. 18.
8. Le determinazioni del Comitato sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
9. I componenti del Comitato, che senza giustificato motivo rimangono assenti per tre riunioni consecutive, decadono dalla nomina.

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