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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Art. 34
Contributi per spese di gestione
1. Gli enti di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali provvedono alle spese necessarie alla gestione mediante:
a) i contributi della Regione e quelli derivanti da leggi statali;
b) i contributi dei soggetti associati nei consorzi di gestione in base ai relativi statuti;
c) i contributi versati ad altro titolo dagli enti locali associati o da altri enti pubblici o da privati;
d) gli introiti derivanti da rendite patrimoniali, dalla attività di gestione nonchè dalle sanzioni comminate ai sensi dell'art. 32.
2. I contributi regionali sono determinati ed erogati annualmente dalla Giunta regionale in relazione alle previsioni della legge di bilancio ai sensi del primo comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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