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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Art. 39
Modifiche di leggi regionali
1. Sono abrogati:
a) l'art. 26 della LR 20 ottobre 1979, n. 31;
b) gli artt. 2 e 5 della LR 24 gennaio 1977, n. 2.
2.
L'articolo 6 della L. R. 24 gennaio 1977, n. 2 è sostituito dal seguente:
" Art. 6
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni, delle Comunità montane, delle Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di Comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell'Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.
Il decreto dovrà indicare:
a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove insistono;
b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;
i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonchè i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;
il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.
Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.
Con successivi provvedimenti della Giunta regionale verranno assegnati ai soggetti di cui alla lettera c) del secondo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati ".
3.
All'art. 7 della LR 24 gennaio 1977, n. 2 le parole finali
" delimitate ai sensi dell'art. 5 "
sono sostituite dalle parole
" a parco regionale e riserva naturale ".
4.
Al primo comma dell'art. 8 della LR 24 gennaio 1977, n. 2 le parole
" di cui agli artt. 4 e 5 "
sono sostituite dalle parole
" di cui all'art. 4 ".
5.
L'art. 9 della LR 24 gennaio 1977, n. 2 è così modificato:
a)
al primo comma le parole
" di cui agli artt. 4, 5 e 6 "
sono sostituite dalle parole
" di cui agli artt. 4 e 6 ";
b)
al secondo comma vengono soppresse le parole " le delimitazioni di cui al'art. 5 e ".
a)
al primo comma sono soppresse le seguenti parole
" ad eccezione di quelle previste nel quarto comma dell'art. 5 ";
b)
il secondo comma viene soppresso;
c)
al terzo comma le parole
" aree protette a norma dell'art. 5 della presente legge "
vengono sostituite dalle parole
" aree a parco regionale e riserva naturale ".
7. I pareri demandati dalla LR 24 gennaio 1977, n. 2 al Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura sono sostituiti dai pareri del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale.
8. Le funzioni attribuite dalla LR 24 gennaio 1977, n 2 ai soppressi Comitati comprensoriali sono demandate alle Province ed al Comitato circondariale di Rimini.

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