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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Art. 40
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità con specifiche autorizzazioni di spesa disposte dalla legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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