Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. In attuazione dei principi costituzionali e statutari e nell'ambito di una politica diretta alla razionale gestione delle risorse ambientali e territoriali la Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 83 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e successive leggi di attuazione, con la presente legge detta norme per la istituzione e la gestione di parchi regionali, riserve naturali e aree di riequilibrio ecologico al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio per scopi culturali, scientifici, didattici ed economico - sociali.
2. L'istituzione dei parchi regionali avviene per le seguenti finalità:
a) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di uno o più ecosistemi, di siti e di paesaggi naturali;
b) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di specie e di associazioni vegetali, di comunità biologiche, dei loro habitat, particolarmente se rari o in via di estinzione;
c) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di biotopi, di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante interesse storico, scientifico, culturale, didattico, paesaggistico;
d) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di habitat e di luoghi di sosta per la fauna selvatica particolarmente sui grandi percorsi migratori della stessa;
e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla evoluzione della natura, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico;
f) qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale anche al fine di un migliore rapporto uomo - ambiente;
g) recupero di aree marginali nonchè ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;
h) valorizzazione del rapporto uomo - natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale.
3. Al fine di realizzare parchi interregionali, laddove lo richiedano esigenze di assetto e di gestione unitari dei territori interessati, la Regione Emilia - Romagna promuoverà apposite intese con le Regioni contermini. Di ciò la Giunta della Regione Emilia - Romagna è tenuta ad informare la Commissione consiliare competente.
Art. 2
Definizione di parchi regionali, di riserve naturali e di aree di riequilibrio ecologico
1. I parchi regionali sono costituiti da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico - culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzati in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale e delle sue risorse nonchè allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili.
2. Le riserve naturali sono territori di limitata estensione che, per la salvaguardia dei valori naturalistici, scientifici, culturali e storici, sono organizzati in modo da conservare l'ambiente nella sua integrità.
3. Sono aree di riequilibrio ecologico le aree naturali od in corso di naturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione.

Espandi Indice