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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 34
Contributi per spese di gestione
1. Gli enti di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali provvedono alle spese necessarie alla gestione mediante:
a) i contributi della Regione e quelli derivanti da leggi statali;
b) i contributi dei soggetti associati nei consorzi di gestione in base ai relativi statuti;
c) i contributi versati ad altro titolo dagli enti locali associati o da altri enti pubblici o da privati;
d) gli introiti derivanti da rendite patrimoniali, dalla attività di gestione nonchè dalle sanzioni comminate ai sensi dell'art. 32.
2. I contributi regionali sono determinati ed erogati annualmente dalla Giunta regionale in relazione alle previsioni della legge di bilancio ai sensi del primo comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 35
Contributi per spese di investimento e sviluppo
1. La Regione concede contributi in conto capitale per le spese di redazione di piani territoriali dei parchi e dei programmi di gestione delle riserve agli enti incaricati ai sensi della presente legge.
2. La Regione concede altresì contributi agli enti di gestione dei parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico per la realizzazione di progetti, anche privati, finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle risorse ambientali ed allo sviluppo socio - economico del territorio, ivi comprese la ricerca scientifica, l'educazione ambientale, la conoscenza del parco e le acquisizioni immobiliari effettuate per le stesse finalità.
3. Gli interventi di cui al secondo comma possono essere attuati direttamente dalla Regione, mediante la predisposizione di appositi progetti regionali, sentiti gli enti di gestione territorialmente interessati.
4. Prima della costituzione degli enti di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali possono essere assegnati contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi indicati al secondo comma. In questi casi i contributi vengono assegnati di norma alle Province, al Circondario di Rimini, alle Assemblee di Comuni di Imola e Cesena ovvero ad altri enti locali territorialmente interessati, con l'onere di trasferire la gestione dei beni agli enti di gestione al momento della loro avvenuta costituzione.
5. La concessione dei finanziamenti di cui al secondo e quarto comma è disciplinato dalla LR 12 dicembre 1985, n. 29.
Art. 36
Priorità sul riparto dei finanziamenti regionali
1. Alle Province, al Circondario di Rimini, alle Assemblee dei Comuni di Imola e Cesena, ai Comuni ed alle Comunità montane territorialmente interessati da parchi regionali e riserve naturali istituiti, è riservata priorità sul riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore per l'attuazione, entro l'ambito territoriale degli stessi parchi e riserve, di progetti riguardanti in particolare:
a) opere di conservazione, restauro ambientale e/ o forestale e difesa del suolo;
b) recupero e restauro di centri abitati e/ o edifici di particolare pregio storico, monumentale, artistico e ambientale;
c) recupero dei nuclei abitati rurali;
d) attività culturali di interesse del parco;
e) attività agrituristiche.
2. La medesima priorità è riservata ai soggetti pubblici e privati che realizzano, entro l'ambito territoriale dei parchi, progetti di qualificazione e sviluppo di attività culturali, produttive o di servizio in campo agricolo, zootecnico, forestale, turistico ed artigianale, compatibili con le finalità dei parchi stessi.

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