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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 37
Regime transitorio di parchi regionali e riserve naturali già istituiti
1. I parchi regionali e le riserve naturali, nonchè i rispettivi enti di gestione, istituiti con provvediementi regionali adottati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono validamente istituiti anche agli effetti della presente legge.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adegua alle norme di questa il regime giuridico dei parchi regionali e delle riserve naturali di cui al primo comma adottando i necessari provvedimenti.
Art. 38
Approvazione del piano territoriale del parco in pendenza dell'approvazione del piano territoriale regionale
1. Fino all'entrata in vigore del piano territoriale regionale o suo stralcio di cui all'art. 4, il piano territoriale del parco:
a) è elaborato, adottato, depositato e trasmesso alla Regione secondo quanto disposto dall'art. 9;
b) è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale nella composizione integrata prevista all'ottavo comma dell'art. 9.
2. Il piano territoriale del parco entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del relativo provvedimento di approvazione. Dell'avvenuta approvazione viene data notizia mediante idonee forme di pubblicità.
Art. 39
Modifiche di leggi regionali
1. Sono abrogati:
a) l'art. 26 della LR 20 ottobre 1979, n. 31;
b) gli artt. 2 e 5 della LR 24 gennaio 1977, n. 2.
2.
L'articolo 6 della L. R. 24 gennaio 1977, n. 2 è sostituito dal seguente:
" Art. 6
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni, delle Comunità montane, delle Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di Comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell'Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.
Il decreto dovrà indicare:
a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove insistono;
b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;
i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonchè i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;
il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.
Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.
Con successivi provvedimenti della Giunta regionale verranno assegnati ai soggetti di cui alla lettera c) del secondo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati ".
3.
All'art. 7 della LR 24 gennaio 1977, n. 2 le parole finali
" delimitate ai sensi dell'art. 5 "
sono sostituite dalle parole
" a parco regionale e riserva naturale ".
4.
Al primo comma dell'art. 8 della LR 24 gennaio 1977, n. 2 le parole
" di cui agli artt. 4 e 5 "
sono sostituite dalle parole
" di cui all'art. 4 ".
5.
L'art. 9 della LR 24 gennaio 1977, n. 2 è così modificato:
a)
al primo comma le parole
" di cui agli artt. 4, 5 e 6 "
sono sostituite dalle parole
" di cui agli artt. 4 e 6 ";
b)
al secondo comma vengono soppresse le parole " le delimitazioni di cui al'art. 5 e ".
a)
al primo comma sono soppresse le seguenti parole
" ad eccezione di quelle previste nel quarto comma dell'art. 5 ";
b)
il secondo comma viene soppresso;
c)
al terzo comma le parole
" aree protette a norma dell'art. 5 della presente legge "
vengono sostituite dalle parole
" aree a parco regionale e riserva naturale ".
7. I pareri demandati dalla LR 24 gennaio 1977, n. 2 al Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura sono sostituiti dai pareri del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale.
8. Le funzioni attribuite dalla LR 24 gennaio 1977, n 2 ai soppressi Comitati comprensoriali sono demandate alle Province ed al Comitato circondariale di Rimini.
Art. 40
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità con specifiche autorizzazioni di spesa disposte dalla legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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