LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11
DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 24
(aggiunto comma 1 bis da art. 20 L.R. 12 novembre 1992 n. 40)
Misure di salvaguardia
1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della proposta istitutiva della riserva e fino alla sua approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 55 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni.
1 bis Dalla data di cui al comma 1 è vietata altresì l'attività venatoria nel territorio ricompreso nei confini della riserva naturale.
Note del Redattore:
Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".