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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

Art. 30
Indennizzi
1. Qualora il piano territoriale del parco ovvero il programma di gestione della riserva preveda modificazioni delle destinazioni di uso o degli assetti culturali in atto, che comportino riduzione di reddito, l'ente di gestione provvederà al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri definiti rispettivamente nel regolamento del parco e nel programma di gestione della riserva.
2. Tale disposizione si applica anche alle aree di pre-parco.
3. La Provincia o il Circondario di Rimini, territorialmente competente, sentito l'ente di gestione del parco regionale o della riserva naturale, provvede all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, nei territori compresi nei parchi e nelle riserve naturali, ai sensi della normativa regionale vigente.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

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