Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

Art. 33

(sostituito comma 7 da art. 23 L.R. 12 novembre 1992 n. 40)

Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale
1. Per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge nonché dalla L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 è istituito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale.
2. Il Comitato è così composto:
a) assessore regionale competente per materia o suo delegato con funzioni di presidente;
b) quattordici esperti nelle discipline naturalistiche biologiche, agrarie, forestali, ecologiche, geologiche, economiche, nonché in pianificazione territoriale ed urbanistica, prescelti su indicazione di Università, istituzioni culturali e scientifiche, associazioni ambientalistiche e del tempo libero, organizzazioni imprenditoriali agricole e degli altri settori produttivi;
c) quattro collaboratori regionali inseriti nei ruoli organici della Regione o di istituti ed aziende da essa dipendenti.
3. Fungerà da segretario un collaboratore regionale dell'assessorato competente per materia.
4. Al Comitato, oltre alle competenze attribuite dalla presente legge, dalla L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 e da altre leggi regionali, è demandata la formulazione, su richiesta della Regione, di proposte di iniziative e provvedimenti per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale.
5. Il Comitato è nominato con delibera del Consiglio su proposta della Giunta regionale.
6. I membri del Comitato restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.
7. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno sette componenti. Nel caso in cui il Comitato si riunisca in composizione integrata per l'esame degli strumenti di pianificazione territoriale, per la validità della seduta è comunque necessaria la presenza di almeno tre componenti della prima sezione del Comitato di cui all'art. 29 della L.R. 24 marzo 1975, n. 18. In seconda convocazione la seduta è valida con la partecipazione di almeno due componenti del suddetto Comitato.
8. Le determinazioni del Comitato sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
9. I componenti del Comitato, che senza giustificato motivo rimangono assenti per tre riunioni consecutive, decadono dalla nomina.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

Espandi Indice