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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

Art. 35

(modificato comma 4 da art. 24 L.R. 12 novembre 1992 n. 40)

Contributi per spese di investimento e sviluppo
1. La Regione concede contributi in conto capitale per le spese di redazione di piani territoriali dei parchi e dei programmi di gestione delle riserve agli enti incaricati ai sensi della presente legge.
2. La Regione concede altresì contributi agli enti di gestione dei parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico per la realizzazione di progetti, anche privati, finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle risorse ambientali ed allo sviluppo socio-economico del territorio, ivi comprese la ricerca scientifica, l'educazione ambientale, la conoscenza del parco e le acquisizioni immobiliari effettuate per le stesse finalità.
3. Gli interventi di cui al secondo comma possono essere attuati direttamente dalla Regione, mediante la predisposizione di appositi progetti regionali, sentiti gli enti di gestione territorialmente interessati.
4. Prima della costituzione degli enti di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali possono essere assegnati contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi indicati al secondo comma. In questi casi i contributi vengono assegnati di norma alle Province, ... ovvero ad altri enti locali territorialmente interessati, con l'onere di trasferire la gestione dei beni agli enti di gestione al momento della loro avvenuta costituzione.
5. La concessione dei finanziamenti di cui al secondo e quarto comma è disciplinato dalla L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

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