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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. In attuazione dei principi costituzionali e statutari e nell'ambito di una politica diretta alla razionale gestione delle risorse ambientali e territoriali la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e successive leggi di attuazione, con la presente legge detta norme per la istituzione e la gestione di parchi regionali, riserve naturali e aree di riequilibrio ecologico al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio per scopi culturali, scientifici, didattici ed economico-sociali.
2. L'istituzione dei parchi regionali avviene per le seguenti finalità:
a) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di uno o più ecosistemi, di siti e di paesaggi naturali;
b) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di specie e di associazioni vegetali, di comunità biologiche, dei loro habitat, particolarmente se rari o in via di estinzione;
c) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di biotopi, di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante interesse storico, scientifico, culturale, didattico, paesaggistico;
d) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di habitat e di luoghi di sosta per la fauna selvatica particolarmente sui grandi percorsi migratori della stessa;
e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla evoluzione della natura, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico;
f) qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente;
g) recupero di aree marginali nonché ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;
h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale.
3. Al fine di realizzare parchi interregionali, laddove lo richiedano esigenze di assetto e di gestione unitari dei territori interessati, la Regione Emilia-Romagna promuoverà apposite intese con le Regioni contermini. Di ciò la Giunta della Regione Emilia-Romagna è tenuta ad informare la Commissione consiliare competente.
Art. 2

(sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 12 novembre 1992 n. 40)

Definizione di parchi regionali, di riserve naturali e di aree di riequilibrio ecologico
1. I parchi regionali sono costituiti da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzati in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale e delle sue risorse nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili.
2. Le riserve naturali sono territori di limitata estensione; esse vengono istituite per la loro rilevanza regionale e sono gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici, biologici, ecologici, scientifici e culturali.
3. Sono aree di riequilibrio ecologico le aree naturali od in corso di naturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione.
Art. 2 bis
1. I parchi regionali individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), sono istituiti con legge.
2. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'ente di gestione entro il termine massimo di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

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