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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

Titolo II
PARCHI REGIONALI
Capo I
Istituzione di parchi
Art. 3

(modificato comma 2 da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Parchi regionali istituiti
1. In attuazione delle finalità di cui al Titolo I sono istituiti con la presente legge i parchi regionali indicati nell'Allegato n. 1.
2. Nell'Allegato n. 2, costituito da otto tavole in scala 1:25.000, sono individuate per ciascun parco la perimetrazione provvisoria, comprensiva della zona di preparco, e le norme di salvaguardia articolate per zone omogenee da applicare fra quelle definite dall'art. 5. Tali norme hanno validità fino all'approvazione del piano territoriale del parco.
Art. 4

(già sostituito da art. 3 L.R. 12 novembre 1992 n. 40; poi

sostituita lett. b) del comma 2 da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Piano territoriale regionale
1. Il piano territoriale regionale, ovvero uno specifico Piano regionale di settore, di cui agli artt. 4 e seguenti della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, ovvero, ai sensi della disposizione di cui all'art. 15 della medesima L.R. n. 36 del 1988, il Piano territoriale paesistico regionale, contiene le scelte relative al Piano regionale dei parchi.
2. Esso in particolare:
a) individua le aree destinate a parco regionale mediante adeguata rappresentazione cartografica;
b) detta le norme di salvaguardia valide fino all'approvazione del piano territoriale del parco. Tali norme devono essere articolate per zone omogenee, secondo le caratteristiche del territorio e con riferimento alla presenza di aree interessate da convenzioni internazionali o da direttive comunitarie.
Art. 5
Norme di salvaguardia
1. Ai parchi istituiti a norma dell'art. 3 sono applicate le seguenti norme di salvaguardia articolate in zone omogenee per ogni parco secondo le indicazioni delle tavole dell'Allegato n. 2:
a) divieto di introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati, d'intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il piano territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di lotta biologica;
b) divieto di nuove attività edilizie ed impiantistiche ad esclusione:
1) degli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica ed al disinquinamento del territorio;
2) delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi rispettivamente degli artt. 36, 42 e 43 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
3) degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario a norma della legislazione vigente;
4) degli interventi edilizi a fini abitativi e produttivi esclusivamente in funzione del recupero dell'edilizia esistente: sono pertanto ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo volumetrico del 20%, sono ammessi interventi volti all'approntamento di ricoveri stagionali precari per l'esercizio della pastorizia;
c) divieto di esercizio di nuove attività estrattive e di raccolta ed asportazione di fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;
d) divieto di impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;
e) divieto di estensione delle aree in cui è consentito, a qualsiasi titolo, l'esercizio della caccia;
f) mantenimento delle oasi di protezione della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura istituite ai sensi della L.R. 15 maggio 1987, n. 20.
2. Sono comunque escluse dalle norme di salvaguardia di cui al primo comma le aree comprese nei territori urbanizzati individuati ai sensi del punto 3) del secondo comma dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nelle zone A, B e C definite nell'Allegato n. 2 è vietato l'esercizio venatorio a norma dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Capo II
Strumenti di pianificazione
Art. 6

(sostituito comma 2 e abrogato comma 3 da art. 4

L.R. 12 novembre 1992 n. 40 Sito esterno)

Piano territoriale del parco
1. Il piano territoriale del parco costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore, le priorità e precisando, mediante azzonamenti, norme, vincoli, incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare sul territorio in relazione ai diversi usi.
2. Il Piano territoriale del parco costituisce stralcio, per la parte di territorio cui inerisce, del Piano territoriale infraregionale di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
3. abrogato
4. Il piano territoriale del parco, per i territori cui inerisce, ha l'efficacia di piano paesistico regionale previsto al primo comma dell'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n 431 Sito esterno.
Art. 7

(sostituito comma 2 e modificato comma 6 lett. b) da art.5

L.R. 12 novembre 1992 n. 40 Sito esterno; abrogato comma 5 da art. 109

L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Contenuto del piano territoriale del parco
1. Il piano territoriale del parco precisa l'articolazione di zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, individuando di norma, tra le altre, le seguenti zone:
a) zona "A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. È consentita l'osservazione a scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'ente di gestione del parco;
b) zona "B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. È vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite le attività agricole, silvo-culturali, zootecniche non intensive, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
c) zona "C": di protezione ambientale, nella quale sono consentite attività agricole, forestali, zootecniche non intensive ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità generali e della normativa del parco. Sono consentite le costruzioni e le trasformazioni edilizie compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del parco e delle attività consentite;
d) zona di "pre-parco": la quale non è ricompresa nel parco. In tale zona il piano del parco territoriale disciplina le attività economiche, sociali, ricreative, sportive e culturali in modo tale che non siano in contrasto con i fini fondamentali del parco.
2. Nelle zone "A", "B" e "C", di cui al comma 1, è vietato l'esercizio venatorio a norma dell'art. 21 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno. Nel territorio del parco sono possibili, previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 7 della Legge 157/92 Sito esterno, interventi di controllo sulle specie faunistiche, qualora siano resi necessari da alterazioni dell'equilibrio naturale, autorizzati ed attuati dall'ente di gestione. Nelle zone di "pre-parco" l'esercizio venatorio è ammesso in regime di caccia controllata secondo le modalità stabilite dal regolamento del parco. Le zone di "pre-parco" di cui alla presente legge costituiscono le aree contigue di cui all'art. 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno.
3. In tutte le zone del parco e del pre-parco di cui al primo comma è vietato l'impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.
4. Nelle zone "A", "B" e "C" di cui al primo comma è vietato l'esercizio di nuove attività estrattive, anche se previste da piani delle attività estrattive vigenti. Nella zona di "pre-parco" il piano territoriale del parco può prevedere attività estrattive, da attuare tramite piani delle attività estrattive comunali, esclusivamente se la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate è compatibile con le finalità del parco ed in particolare contribuisce al ripristino ambientale di aree degradate.
5. abrogato
6. Il piano territoriale del parco inoltre:
a) determina il perimetro definitivo, sulla base del perimetro indicato nelle tavole dell'Allegato n. 2 o nel piano territoriale regionale o suo stralcio, di cui all'art. 4;
b) individua le aree da destinare ad uso pubblico e le infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di cui agli artt 5 e 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36 definendone le modalità di realizzazione;
c) determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da operarsi nel territorio del parco e detta disposizione per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali;
d) individua le eventuali aree da sottoporre a piani particolareggiati da realizzarsi da parte delle Amministrazioni comunali interessate, ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche, specificandone obiettivi e prestazioni;
e) individua le eventuali aree da sottoporre a progetti d'intervento particolareggiati ai sensi dell'art. 18, specificandone gli obiettivi;
f) determina i modi di utilizzazione sociale del parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne;
g) individua e regolamenta le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio interessato, ed in particolare, per quanto attiene le attività agricole, tiene conto degli obiettivi del piano zonale agricolo, in quanto compatibili con le finalità istitutive del parco;
h) stabilisce le direttive ed i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sottordinati concernenti le aree del parco;
i) individua gli immobili e i beni da acquisire in proprietà pubblica.
7. Le previsioni e determinazioni assunte nel piano territoriale del parco riconoscono le particolari utilizzazioni e destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia, nel rispetto dei fini fondamentali del parco.
Art. 8
Elementi costitutivi del piano territoriale del parco
1. Il piano territoriale del parco è costituito da:
a) una serie di analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e a quant'altro ritenuto necessario per la più completa conoscenza dell'area;
b) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del parco, del contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, atte a definire sul territorio le scelte di cui all'art. 7;
d) le norme di attuazione concernenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni nonché la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili, di cui all'art. 7;
e) il programma finanziario di massima e l'individuazione degli interventi ritenuti prioritari.
2. Ove sia prevista l'attuazione del piano mediante successivi progetti, la scala delle rappresentazioni grafiche di cui alla lettera c) del precedente comma sarà non inferiore al rapporto 1: 5.000.
Art. 9

(già sostituito da art. 6 L.R. 12 novembre 1992 n. 40;

poi sostituito comma 1 da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano territoriale del parco
1. Il piano territoriale del parco è adottato dalla Provincia su proposta dell'ente di gestione ed è depositato presso le loro sedi, nonché presso i Comuni interessati. L'avviso dell'avvenuto deposito è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale. Il piano è approvato dalla Giunta regionale con le procedure di cui ai commi da 3 a 12 dell'art. 3 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, previa acquisizione, ai fini della espressione delle riserve, del parere del Comitato di cui all'art. 33 della presente legge.
2. Qualora il parco superi l'ambito territoriale provinciale, il relativo Piano territoriale del parco è adottato d'intesa tra le Province interessate.
Art. 10

(già sostituito da art. 7 L.R. 12 novembre 1992 n. 40;

poi sostituito comma 1 da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Poteri sostitutivi
1. In caso di inerzia da parte dell'ente di gestione del parco della Provincia nello svolgimento delle fasi di elaborazione, adozione e controdeduzioni del piano territoriale del parco, ovvero qualora non si realizzino le intese di cui al comma 2 dell'art. 9, la Regione assegna un termine per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta.
Art. 11

(sostituito comma 1 da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Misure di salvaguardia
1. Dalla data di adozione del piano territoriale del parco e fino alla sua approvazione, le amministrazioni competenti all'approvazione di piani e programmi territoriali e urbanistici, ovvero al rilascio di concessioni, autorizzazioni e altri atti di assenso comunque denominati, applicano le misure di salvaguardia secondo le modalità indicate dal primo comma dell'art. 55 della L.R. n. 47 del 1978.
Art. 12

(modificato comma 3 da art. 8 L.R. 12 novembre 1992 n. 40)

Efficacia del piano territoriale del parco
1. Le previsioni del piano territoriale del parco che comportano vincoli di carattere generale e particolare, individuati con rappresentazione grafica adeguata, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.
2. Sono comunque escluse dai vincoli di cui al primo comma le aree comprese nei territori urbanizzati delimitati ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. Sono altresì fatte salve le concessioni edilizie e le lottizzazioni già esistenti, nonché quelle da rilasciarsi in base a convenzioni già stipulate all'atto della adozione del piano. Alle stesse non si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 5.
3. I Comuni territorialmente interessati al parco adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del piano territoriale del parco entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo avviso di deposito di cui al comma 9 dell'art. 13 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
4. L'approvazione del piano territoriale del parco equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.
Capo III
Organi di gestione
Art. 13
Ente di gestione
1. Gli enti di gestione dei parchi regionali sono Consorzi obbligatori costituiti, ai sensi dell'art. 23 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno, tra le Province, i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessati; possono far parte del Consorzio anche i Comuni che abbiano interesse alla gestione del parco medesimo.
2. Il Consorzio, attraverso gli organi specificati nei successivi articoli, provvede alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi del parco e ne garantisce la corretta gestione.
3. La gestione dei parchi regionali aventi territori finitimi può essere affidata ad un unico Consorzio.
Art. 14

(già sostituito da art. 10 L.R. 12 novembre 1992 n. 40;

aggiunto comma 2 bis da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Procedure per la costituzione
1. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione del Consorzio, sulla base di una proposta formulata dalla Provincia interessata, di concerto con gli altri enti di cui all'art. 13, in osservanza dei principi stabiliti dalla presente legge.
2. Nel caso di più Province interessate, la proposta di cui al comma 1 è formulata d'intesa fra le stesse.
2 bis. La proposta è formulata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco. Trascorso tale termine, la Giunta regionale provvede d'ufficio alla costituzione del consorzio a norma dell'art. 2 bis.
Art. 14 bis
Organi del Consorzio
1. Costituiscono organi del Consorzio:
a) il Consiglio;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti degli organi del Consorzio sono nominati, con le procedure previste dallo statuto del Consorzio medesimo.
3. Lo statuto deve altresì definire i poteri degli organi di cui al comma 1, la composizione e i poteri del Consiglio dei revisori dei conti, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e lo schema tipo assunto con direttiva della Giunta regionale.
4. Gli enti costituenti il Consorzio provvedono all'approvazione dello statuto entro tre mesi dalla sua costituzione. Decorso inutilmente tale termine, la Regione provvede in via sostitutiva.
Art. 14 ter
Il Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti di cui uno designato dal Ministero del Tesoro, e i rimanenti eletti con le modalità previste dallo statuto.
Art. 14 quater
Consulta
1. Il Consorzio svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle scelte del parco. A tale scopo provvede ad istituire una Consulta composta da rappresentanti di associazioni, categorie economiche, sindacati maggiormente rappresentativi del territorio del parco e da rappresentanti di altri enti interessati, secondo le indicazioni contenute nello statuto. La Consulta esprime parere obbligatorio in relazione alla elaborazione del programma di sviluppo del parco.
Art. 14 quinquies
Parere di conformità
1. I piani comunali nonché i programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno delle aree di parco e di "pre-parco", al di fuori del territorio urbanizzato di cui all'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, sono sottoposti a parere di conformità rispetto al Piano territoriale del parco, rilasciato dal Consorzio, previamente alla loro approvazione da parte degli enti competenti. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato.
2. Per il rilascio del parere di conformità, il Consorzio si può avvalere della consulenza del Comitato tecnico-scientifico.
Comitato tecnico-scientifico del parco
1. Il Comitato tecnico-scientifico del parco è un organismo con funzioni propositive e consultive ed è formato da laureati esperti in scienze naturali, forestali, biologiche, ecologiche, geologiche, idrauliche, agrarie, economiche, in pianificazione territoriale ed urbanistica ed in altre discipline attinenti alle specifiche esigenze dei singoli parchi, secondo le modalità stabilite dallo statuto.
2. I componenti del Comitato tecnico-scientifico non possono far parte del Consorzio nè di altri organi di sua emanazione.
3. Gli organi del Consorzio devono acquisire il preventivo parere del Comitato tecnico-scientifico oltre ai casi previsti dallo statuto, per l'assunzione dei seguenti provvedimenti:
a) proposte di regolamento del parco;
b) adozione del programma di sviluppo;
c) adozione dei progetti di interventi particolareggiati di cui all'art. 18 della presente legge;
d) approvazione di progetti, di iniziativa del Consorzio, di restauro ambientale, ricerca scientifica, educazione ambientale.
Art. 15 bis
Personale del Consorzio
1. Il Consorzio svolte i suoi compiti con proprio personale, assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia ed avente lo stato giuridico ed economico previsto per il personale degli Enti locali.
2. I posti previsti dalla pianta organica possono essere coperti anche da personale comandato o distaccato dagli enti locali costituenti il Consorzio e dalla Regione.
3. Ove lo statuto lo prevede le funzioni di Direttore e di Segretario, previste dagli artt. 15 ter e 15 quater, possono essere svolte dalla stessa persona.
Art. 15 ter
Il Direttore
1. Il Direttore è nominato secondo le modalità previste nello statuto ed è responsabile della gestione operativa delle decisioni assunte dagli organi del Consorzio. Lo statuto definisce altresì i compiti del Direttore.
Art. 15 quater
Il Segretario
1. Il Segretario del Consorzio è nominato secondo le modalità stabilite dallo statuto tra personale esperto in materia giuridico-amministrativa e/o contabile.
2. Il Segretario sovraintende all'attività amministrativa e contabile del Consorzio. Assiste alle sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo e redige i relativi verbali sottoscrivendoli con il Presidente.
Capo IV
Attuazione dei parchi regionali
Programma di sviluppo del parco
1. Nel rispetto delle finalità della presente legge e delle scelte del Piano territoriale del parco, il Consorzio promuove iniziative coordinate con quelle della Regione e degli Enti locali territoriali interessati atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine il Consorzio predispone un Programma di sviluppo pluriennale che individua le forme ed i modi di agevolazione e promozione delle attività ed iniziative compatibili con le finalità del Parco, anche tramite contributi ad enti, associazioni e privati, con priorità ai soggetti locali.
2. Il Programma di sviluppo del parco definisce i progetti di intervento per l'attuazione del Piano territoriale del parco. Di tali progetti vengono specificate le priorità gli obiettivi, i tempi di realizzazione, le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.
3. Il Programma di sviluppo del parco individua inoltre le modalità specifiche secondo cui orientare ed incentivare assetti colturali e pratiche agricole compatibili, con l'ambiente e con le finalità del Piano del parco, utilizzando in via prioritaria le risorse allo scopo destinate di Regolamenti CEE e dai programmi nazionali e regionali di settore.
4. Il Programma di sviluppo può prevedere altresì forme e modi di promozione di corsi di formazione e qualificazione professionale, rivolti in particolare ai cittadini residenti nei Comuni interessati dal parco. Tali corsi - inerenti all'educazione ambientale, allo sviluppo delle attività compatibili, alla manutenzione, alla vigilanza e all'amministrazione del parco - sono volti anche alla qualificazione della struttura organizzativa e tecnica del parco.
5. Il Programma di sviluppo del parco ha validità da tre a cinque anni; è adottato dal Consorzio ed è approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.
6. Concorrono al finanziamento del Programma di sviluppo: la Regione ai sensi degli artt. 35 e 36 della presente legge, gli Enti locali territoriali e altri soggetti pubblici e privati interessati.
7. Possono essere stipulati, per la effettiva realizzazione del Programma di sviluppo del parco, appositi accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
Strumenti di attuazione del piano territoriale del parco
abrogato
Progetto di intervento particolareggiato
1. I Progetti di intervento particolareggiato nelle aree di particolare complessità, individuate ai sensi della lettera e) del comma 6 dell'art. 7, attuano le previsioni del Piano territoriale del parco e indicano gli interventi necessari.
2. Il Consorzio è delegato ad adottare il Progetto di intervento particolareggiato.
3. Il Consorzio dispone il deposito del Progetto di intervento particolareggiato per sessanta giorni consecutivi presso la sede dell'ente stesso e presso la segreteria dei Comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede del Consorzio e nell'Albo pretorio dei Comuni del parco nonché mediante idonee forme di pubblicità.
4. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare al Consorzio osservazioni e proposte scritte. I proprietari di beni immobili interessati dal Piano possono presentare opposizioni.
5. Il Consorzio nei sessanta giorni successivi deduce su osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale termine il Progetto di intervento particolareggiato è trasmesso alla Provincia competente all'adozione del Piano territoriale del parco unitamente alle osservazioni, proposte ed opposizioni ed alle deduzioni.
6. La Provincia entro novanta giorni approva il Progetto di intervento particolareggiato, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente col Piano territoriale del Parco.
7. Nel caso in cui il Piano territoriale del parco sia adottato di intesa tra diverse Province interessate, i relativi Progetti di intervento particolareggiato sono approvati di intesa tra le stesse Province.
8. Il progetto è depositato presso la sede del Consorzio e dei Comuni interessati. L'avviso di tale deposito è pubblicato sull'Albo pretorio dei Comuni interessati e sul Foglio annunzi legali della Provincia.
Programma pluriennale
abrogato
Regolamento del parco
1. Il Regolamento del parco disciplina le attività consentite in conformità alle previsioni, alle prescrizioni ed ai vincoli del Piano territoriale del parco e determina i criteri ed i parametri per gli indennizzi previsti dall'art. 30.
2. Esso può altresì definire, nel quadro delle prescrizioni del Piano territoriale del parco, i criteri per l'accesso a particolari aree del parco e per l'utilizzo delle sue risorse naturali con particolare riferimento ai prodotti del sottobosco, potendo prevedere modalità di favore per i residenti nei comuni del parco e per i proprietari dei terreni in esso ricompresi.
3. Il Regolamento è elaborato dall'ente di gestione ed approvato dalla Provincia entro centottanta giorni dall'approvazione del Piano territoriale del parco. il Regolamento deve essere inviato alla Giunta regionale che può apportarvi modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali, il Regolamento acquista efficacia.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

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