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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

Titolo III
RISERVE NATURALI E AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO
Art. 21

(sostituito comma 2 e aggiunto comma 2 bis da art. 17

L.R. 12 novembre 1992 n. 40 Sito esterno)

Riserve naturali
1. Le riserve naturali si distinguono in:
a) riserve naturali integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità con la sola ammissione di interventi e ricerche per ragioni scientifiche;
b) riserve naturali orientate, con lo scopo di sorvegliare ed indirizzare scientificamente l'evoluzione della natura: vi sono consentiti interventi umani soltanto agli scopi predetti;
c) riserve naturali parziali, per la conservazione di un insieme di elementi ben definiti relativi al suolo, alla flora, alla fauna; in particolare possono essere individuate:
1) riserve geologiche, riguardanti la conservazione di ambienti con manifestazioni di rilevante interesse geologico, paleontologico, mineralogico, petrografico, geomorfologico e speleologico;
2) riserve botaniche, riguardanti la conservazione di ambienti con manifestazioni vegetali di rilevante interesse floristico e vegetazionale, con particolare riferimento a stazioni di specie o di tipi di vegetazione rara o con rischio di estinzione;
3) riserve zoologiche, riguardanti la conservazione di ambienti caratterizzati da specie animali di rilevante interesse, con particolare riferimento a specie rare o con rischio di estinzione;
d) riserve naturali speciali, per la conservazione di un insieme di fatti di valore estetico o storico-educativo, ovvero per la comprensione di certe finalità biologiche ed umane.
2. Nelle riserve naturali integrali è vietato l'accesso al pubblico. Nelle riserve naturali di altro tipo l'accesso al pubblico può essere consentito unicamente su aree e percorsi individuati per finalità educative e didattiche. Sito esterno
2 bis L'individuazione da parte della Regione delle aree su cui instituire riserve naturali tiene conto delle eventuali proposte formulate dagli Enti locali territoriali, dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, dal Corpo forestale dello Stato, dalle Università, dalle Istituzioni culturali e scientifiche, dalle Associazioni naturalistiche giuridicamente riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno, dal Comitato consultivo per l'ambiente naturale di cui all'art. 33.
Art. 22

(modificato comma 2 e sostituito comma 5 da art. 18

L.R. 12 novembre 1992 n. 40 Sito esterno)

Istituzione di riserve naturali
1. Le riserve naturali sono istituite dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale.
2. A tal fine la Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, e previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, propone l'atto istitutivo corredato da adeguati elementi cartografici.
3. La proposta istitutiva della riserva è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è depositata per sessanta giorni consecutivi presso la segreteria dei Comuni interessati.
4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può presentare osservazioni alla Regione.
5. Il Consiglio regionale, trascorsi i termini di cui al comma 4, su proposta della Giunta delibera l'istituzione della riserva, pronunciandosi sulle osservazioni. Ne caso di modifiche sostanziali della proposta istitutiva di cui al comma 2 è necessario il previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale.
6. L'atto di istituzione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 23

(modificata lettera d) comma 1 da art. 19 L.R. 12 novembre 1992 n. 40)

Contenuto dell'atto istitutivo
1. L'atto istitutivo della riserva naturale indica:
a) la perimetrazione e la zonizzazione della riserva naturale;
b) le finalità, le norme di attuazione e di tutela;
c) le modalità di gestione a norma dell'art. 26;
d) i termini per l'approvazione del programma di gestione della riserva.
Art. 24

(aggiunto comma 1 bis da art. 20 L.R. 12 novembre 1992 n. 40)

Misure di salvaguardia
1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della proposta istitutiva della riserva e fino alla sua approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 55 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni.
1 bis Dalla data di cui al comma 1 è vietata altresì l'attività venatoria nel territorio ricompreso nei confini della riserva naturale.
Art. 25
Efficacia dell'atto istitutivo
1. Le previsioni dell'atto istitutivo della riserva che comportano vincoli di carattere generale e particolare, individuate con rappresentazione grafica adeguata, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.
2. I Comuni territorialmente interessati alla riserva naturale adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del provvedimento istitutivo entro dodici mesi dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. L'approvazione dell'atto istitutivo della risorsa naturale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.
Art. 25 bis
Programma di gestione
1. Il Programma di gestione della riserva è lo strumento di carattere programmatica, gestionale e regolamentare per il pieno raggiungimento delle finalità della riserva contenute nel decreto istitutivo.
2. Il Programma di gestione:
a) contiene un'analisi dello stato della riserva, delle azioni da attivare e dei loro obiettivi, delle prospettive a breve, medio e lungo termine;
b) stabilisce i tempi per la cessazione delle attività incompatibili e con le finalità della riserva, fissando altresì i criteri ed i parametri per i relativi indennizzi;
c) indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica;
d) individua le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale;
e) fissa ulteriori normative specifiche.
3. Il Programma di gestione della riserva naturale, avente validità da tre a cinque anni, è elaborato dal soggetto cui è affidata la riserva ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33.
Art. 26
Ente di gestione
1. Il provvedimento istitutivo della riserva naturale determina l'affidamento della riserva a enti locali territoriali, loro consorzi, istituti universitari, associazioni naturalistiche giuridicamente riconosciute, enti culturali o di ricerca, Azienda regionale delle foreste, Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, ovvero ad altri enti giuridicamente riconosciuti ritenuti idonei.
2. Qualora la riserva venga istituita in aree di proprietà privata e su proposta del proprietario, la gestione della riserva può essere affidata al medesimo proprietario tramite apposita convenzione.
3. Ove la riserva ricada all'interno del perimetro di un parco regionale, gli strumenti di pianificazione del parco ricomprendono anche l'area della riserva e la gestione di questa è affidata all'ente di gestione del parco regionale di cui all'art. 13.
Art. 27
Poteri sostitutivi
1. In caso di inadempienza o di inerzia dell'ente di gestione della riserva, la Giunta regionale, decorsi inutilmente i termini assegnati e sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33, adotta in via sostitutiva i provvedimenti necessari in conformità alle previsioni contenute nel provvedimento istitutivo della riserva.
2. Nei casi di ripetuta e persistente inerzia, il Consiglio regionale con lo stesso procedimento provvede a revocare l'affidamento della gestione, disponendo contestualmente l'affidamento ad altro ente.
Art. 28

(modificato comma 1 da art. 22 L.R. 12 novembre 1992 n. 40)

Aree di riequilibrio ecologico
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e relativi stralci e varianti, di cui all'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988 n. 36 e al Titolo IV della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, individuano le aree di riequilibrio ecologico, anche su proposta di organismi pubblici, di privati e di associazioni. Essi individuano altresì le norme e le modalità di gestione e possono determinare l'affidamento della loro gestione ai soggetti individuati dall'art. 26 della presente legge.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

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