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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

Titolo III
RISERVE NATURALI E AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO
Art. 21

(sostituito comma 2 e aggiunto comma 2 bis da art. 17 L.R. 12 novembre 1992 n. 40 Sito esterno, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Riserve naturali
abrogato
Art. 22

(modificato comma 2 e sostituito comma 5 da art. 18 L.R. 12 novembre 1992 n. 40 Sito esterno, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Istituzione di riserve naturali
abrogato
Art. 23

(modificata lettera d) comma 1 da art. 19 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Contenuto dell'atto istitutivo
abrogato
Art. 24

(aggiunto comma 1 bis da art. 20 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Misure di salvaguardia
abrogato
Efficacia dell'atto istitutivo
abrogato
Art. 25 bis
Programma di gestione
abrogato
Ente di gestione
abrogato
Poteri sostitutivi
abrogato
Art. 28

(modificato comma 1 da art. 22 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato intero articolo da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Aree di riequilibrio ecologico
abrogato

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

Il Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante ", istituito ai sensi del presente articolo, è soppresso ai sensi dell'art. 70 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 il cui testo è di seguito riportato:

Art. 70 Soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante"

1. A seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001, il Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante", istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) è soppresso. Il Consorzio per la realizzazione e la gestione del predetto Parco è sciolto e posto in liquidazione.

2. Il Consiglio del Consorzio provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire gli obiettivi, le condizioni e le modalità per lo svolgimento della liquidazione e a disporre la nomina del Liquidatore, attribuendo ad esso tutti i poteri necessari per attuare detta liquidazione e in particolare quelli per:

a) svolgere la trattativa e sottoscrivere l'accordo, previsto all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001, sulle modalità del subentro dell'Ente Parco Nazionale nelle funzioni e nei rapporti giuridici ed economici che fanno capo al Consorzio;

b) dare attuazione all'accordo stesso attraverso gli atti conseguenti di competenza del Consorzio;

c) provvedere al trasferimento dei beni e al trasferimento o alla chiusura di ogni attività del Consorzio e portare a conclusione sotto ogni altro aspetto la sua liquidazione.

3. Le disposizioni di uso e tutela del territorio previste dal Piano territoriale del Parco trovano applicazione, per la parte non ricompresa nel perimetro del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, sino all'approvazione da parte della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati di nuovi strumenti urbanistici.

4. La messa in liquidazione del Consorzio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere portata a termine entro i successivi dodici mesi. L'eventuale proroga di detto termine è disposta con deliberazione della Giunta regionale. La soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano ha effetto secondo i termini definiti nell'accordo di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001.

5. Il compenso del liquidatore è a carico del bilancio di liquidazione e non può essere superiore al 90 per cento dell'emolumento mensile del Presidente del Consorzio.

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