Art. 5
Accertamenti sul sangue destinato alla trasfusione
1. In conformità del decreto ministeriale 15 gennaio 1988, n. 14, ogni unità di sangue destinata alla trasfusione ovvero alla produzione di emocomponenti o plasmaderivati deve essere sottoposta ad accertamenti di laboratorio per escludere infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) nel donatore.