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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 25

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'AIDS

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 8
Provvedimenti di attuazione e fondi di finanziamento
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad assumere i provvedimenti di attuazione dei programmi contemplati dalla presente legge, nei quali saranno altresì previsti gli oneri finanziari conseguenti.
2. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al precedente comma si fa fronte con le assegnazioni disposte a favore della Regione dal CIPE sul Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'art. 51 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, con le assegnazioni disposte a favore della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 5 del D.L. 8 febbraio 1988, n. 27 Sito esterno convertito con Legge 8 aprile 1988, n. 109 Sito esterno nonché con i fondi previsti dalla L.R. 12 febbraio 1985, n. 2.

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